Verso un modello di governance riformata e più efficace nel valorizzare la nostra autonomia

Un pensiero di carattere generale

Autonomia non è solo Costituzione, Statuto, leggi costituzionali; è anche consapevolezza della propria storia, della propria capacità di autogoverno, responsabile e solidale, fortemente interrelata con le altre autonomie, anche transfrontaliere, e con il resto del Paese; Autonomia che è stata fortemente voluta, progettata, rivendicata e costruita giorno per giorno; che è senso di identità, cultura diffusa del modo di interpretare il ruolo delle istituzioni, come politici o come tecnici; del modo di essere cittadini, professionisti, imprenditori o volontari, impiegati o operai; quindi anche modo di rapportarsi tra comunità, singole persone e istituzioni; ma anche tra istituzioni, in particolare con lo Stato e le altre Autonomie, regionali e locali.

1. Riprendere il tema dell’Autonomia come “bene comune” e “quadro di valori irrinunciabili” di una Comunità di persone che vive su un territorio e che si identifica con l’”attitudine” all’autogoverno.

2. Questo significa considerare le istituzioni democratiche rappresentative della Comunità, ai suoi vari livelli di aggregazione, come unitario sistema di entità equi-ordinate, con ruoli diversi, ma complementari; una sorta di “rete istituzionale” patrimonio complessivo della Comunità stessa:

a) i Comuni, anche nella loro dimensione plurima e in quella collettiva di Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), e la Provincia, con la sua estensione di “soggetto costituivo della Regione”, assieme alla Provincia autonoma di Bolzano, sono dunque i due elementi fondanti del sistema; la Regione dopo il 2001 non risulta più di fatto “ente terzo”, ma piuttosto “soggetto complementare” alle due Province autonome entro il quadro unitario dell’unico Statuto; Regione, dunque, che si connota come “dimensione ordinamentale” delle materie di competenza delle Province;

b) la Comunità come sistema di governo autonomo (“gli abitanti”, come definiti nell’Accordo De Gasperi Gruber e precisato nel Pacchetto del 1969 e nella norma di attuazione della chiusura della vertenza con l’Austria nel 1992) è dunque costituito dal sistema-rete articolata di strumenti istituzionali (Provincia-Regione e Comuni) la cui missione è assicurare al più alto livello possibile la realizzazione dei diritti delle persone, sul piano delle pari opportunità di sviluppo culturale, professionale, economico e sociale e della tutela della salute e dell’ambiente; assicurare dunque in ogni parte del territorio, dalle aree urbane a popolazione concentrata alle valli più distanti e impervie, le pari opportunità di vita alle persone che le popolano; un ruolo, dunque, di primo piano per il mantenimento della popolazione nelle valli alpine, obiettivo essenziale anche a livello italiano ed europeo.

3. Questi strumenti comprendono anche tutte le forme di cooperazione istituzionale su obiettivi, funzioni e attività specifiche, sia a livello di Comuni, che di Provincia-Regione:

a) in questo Statuto di autonomia e in questa Costituzione i Comuni sono, assieme a Stato e Provincia autonoma-Regione, gli enti rappresentativi della sovranità popolare, che si esprime attraverso la elezione a suffragio universale e diretto degli organi di governo, e come tali vanno considerati perno per ogni soluzione futura; la potestà legislativa e quella ammnistrativa, così come l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, costituiscono dimensioni essenziali dell’autogoverno e vanno considerate unitariamente, come prerogativa della Comunità nel suo complesso; da ripartire fra i due livelli istituzionali (provincial-regionale e comunale-intercomunale) secondo il principi di sussidiarietà ed adeguatezza, ma sempre in chiave di “sistema unitario a rete”;

b) la dimensione provincial-regionale comprende necessariamente anche quella bi-provinciale/regionale (Trento-Bolzano) e quella interregionale (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna) estesa a quella transfrontaliera (Tirolo, ma non solo);

c) la dimensione comunale comprende anche quella collettiva del Consiglio delle Autonomie Locali (“organo rappresentativo dell’intero livello istituzionale locale” che si confronta con la Giunta e il Consiglio provincial-regionale concorrendo anche alla formazione delle leggi) che va rivalutato e riconsiderato sia nel ruolo e nelle funzioni, che nella composizione, formazione e funzionamento; come strumento centrale ed essenziale per lo sviluppo di un nuovo percorso di evoluzione dei rapporti istituzionali Comuni-Provincia-Regione, ma anche dei Comuni tra loro stessi, sia nella loro dimensione politica, cioè di tutela degli interessi pubblici e collettivi della rispettiva Comunità, sia in quella di governo dei servizi pubblici locali (anch’essi da ridefinire per finalità e modalità gestionali);

d) nella dimensione comunale va ricompresa anche la cooperazione istituzionale stabile con i comuni di confine delle regioni contermini, riacquisendola al sistema dell’Autonomia (ora a livello statale) e ponendola nel quadro della cooperazione interregionale.

4. Il Sistema dell’Autonomia postula pertanto la ridefinizione, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, dei ruoli sia di Provincia-Regione, come dei Comuni-loro forme cooperative; occorre infatti decidere se effettivamente Provincia-Regione, anche nella dimensione cooperativa interregionale, abbiano, o meno, solamente funzione legislativa-programmazione e governo dei soli servizi provinciali-regionali-interregionali; intendendo per servizi provinciali solo quelli ad alta intensità di investimenti e tecnologie-competenze di alta specializzazione, la cui dimensione minima è il territorio della Provincia stessa; tutte le altre afferendo alla dimensione comunale, seppure in forma associata o attraverso forme organizzative di tipo aziendale, ma sempre collegate al livello comunale-intercomunale, anche in dimensione collettiva, eventualmente ricomprendente, ove necessario, anche tutti comuni del Trentino.

5. Questo significa riscoprire la legislazione coordinata di sistema dell’Autonomia (Trento-Bolzano) data da norme di attuazione statutaria e da leggi ordinamentali regionali-leggi organizzative provinciali, ma anche da stabili relazioni fondate su accordi interregionali ratificati con leggi regionali reciproche, sul modello intergovernativo dell’art. 117 della Costituzione.

6. Sul nuovo impianto normativo-funzionale andranno riconsiderate la legislazione e l’organizzazione delle funzioni di regolazione amministrativa, necessariamente in capo al Comune ovvero alla Provincia (nell’accezione di cui sopra), ivi comprese quelle di pianificazione finanziaria, di organizzazione delle strutture operative, di pianificazione urbanistica, della tutela ambientale e del paesaggio.

7. Per il livello istituzionale dei Comuni si dovrà scegliere, in alternativa, o modelli differenziati con alcuni Comuni a valenza multizonale, ma con organi anch’essi differenziati rispetto a quelli attuali e un sistema di confronto-partecipazione stabile con gli altri comuni cointeressati; ovvero costruire un percorso in cui i Comuni stessi, utilizzando il ruolo di integratore di sistema del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), come istituzione unitaria rappresentativa anche nei rapporti con il Consiglio provinciale-regionale, identificano in modo differenziato, a seconda delle caratteristiche dei vari territori, l’ambito territoriale di cooperazione, il livello di intensità istituzionale della cooperazione; livello che va dall’Associazione/Consorzio all’Unione; quindi il percorso da seguire, anche con prospettiva di fusione, ma sempre e comunque su base di decisioni autonome dei comuni interessati stessi; questo sulla base della legislazione provincial-regionale da innovare, anch’essa frutto del confronto fra Consiglio regio-provinciale e CAL.

8. Per i servizi ad alta intensità di investimenti e complessità tecnologica occorre individuare quali servizi mantenere pubblici e con quale modello gestionale, distinguendo quelli a carattere esclusivamente pubblico, quelli di interesse economico generale e quelli prevalentemente di mercato: in ogni caso va data priorità alla ridefinizione dei modelli di riorganizzazione dei servizi del ciclo dell’acqua, del ciclo dei rifiuti, del sistema dei trasporti pubblici locali, delle infrastrutture (comprese quelle energetiche e informatiche-telematiche) coinvolgendo a pieno titolo il livello comunale, soprattutto nella “dimensione CAL”.